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Comunità Energetiche Rinnovabili

Le Comunità Energetiche: Facciamo il punto

Il 24 gennaio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023 meglio conosciuto come Decreto CER (Comunità Energetiche rinnovabili).

Le Regole Tecniche Operative che avrebbero dovuto essere rese disponibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono state pubblicate in anticipo. Infatti, ARERA, con delibera 15/2024/R/eel del 30/01/2024, pubblicata il 2 febbraio, ha approvato le “modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso” e la “verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il DM 414/2023 fissa due strade per promuovere la realizzazione delle CER:

  1. un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti, che supporterà lo sviluppo di 2 GW complessivi;
  2. una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 GW complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

La delibera pubblicata da ARERA intende modificare e integrare il Tiad (Testo Integrato per l’autoconsumo diffuso) così da renderlo coerente con quanto previsto dal DM 414/2023 con gli incentivi alle CER e all’autoconsumo diffuso.

In sintesi, la delibera prevede di:

  • modificare la data di decorrenza del contratto per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, siglato tra il referente e il GSE;
  • introdurre apposite regole affinché, ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di sezioni di impianti di produzione, i rispettivi produttori debbano costituire, nel sistema Gaudì (sistema Terna di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione), una singola unità di produzione per ogni singola sezione.

Sul portale del GSE verrà reso disponibile un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.

CER: definizioni, obiettivi e vantaggi.

Si definisce CER un insieme di cittadini, piccole medie imprese, enti pubblici e privati di diversi ambiti che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

La CER è definita mediante un atto costitutivo e disciplinata da uno Statuto. L’adesione alla CER di un consumatore o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire sia nella fase di costituzione legale della CER sia successivamente, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti della stessa CER.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo è quello di apportare un beneficio dal punto di vista sia ambientale sia socio-economico, mediante l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Più nello specifico si punta a:

  • favorire la diffusione di impianti FER;
  • contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti connesse all’utilizzo di fonti fossili;
  • muoversi sempre di più verso l’indipendenza energetica del Paese.

CER: soggetti coinvolgibili e vincoli.

I principali soggetti che costituiscono una CER sono così individuati:

  • Produttore di energia rinnovabile: il soggetto che realizza l’impianto FER;
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto possessore di un impianto FER, mediante il quale produce energia per soddisfare il proprio bisogno e, al tempo stesso, condivide l’energia prodotta in eccesso per il soddisfacimento dei bisogni di altri consumatori appartenenti alla comunità;
  • Consumatore di energia rinnovabile: soggetto che non è possessore di impianti FER e che utilizza energia FER prodotta dall’impianto di un Produttore per coprire almeno in parte il proprio fabbisogno.

I soggetti che possono entrare a far parte di una CER sono: cittadini, PMI, enti territoriali, autorità locali (incluse le Amministrazioni comunali), cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

NB: le Grandi imprese NON possono far parte di una CER.

Per la partecipazione ad una CER è necessario soddisfare un vincolo di tipo geografico, vale a dire che produttori e consumatori debbono essere ubicati nell’area geografica a i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

CER: tipologie e requisiti degli impianti.

Gli impianti ammessi come unità di produzione in una CER sono tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, pertanto non solo fotovoltaici ma anche idroelettrici, eolici, a biomassa, a biogas, ecc.

I requisiti che gli impianti FER debbono rispettare sono i seguenti:

  • avere una potenza non superiore a 1 MW;
  • essere di nuova realizzazione oppure essere entrati in esercizio dopo il 16/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) o comunque successivamente all’atto di costituzione della CER;
  • non beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica;
  • rispettare il vincolo geografico (verificabile mediante la mappa interattiva, resa disponibile sul sito del GSE, delle cabine primarie distribuite sul territorio nazionale).

CER: incentivi.

Sono previste 2 forme di incentivi sull’energia autoconsumata. Vediamoli entrambi.

Tipologia Tariffa incentivante
Riconosciuta da GSE
Si applica a energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER
Durata riconosciuta per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto FER
Valore incentivo 60 – 120 €/MWh in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia
Maggiorazione Fino da 4 a 10 €/MWh per impianti fotovoltaici in base all’ubicazione geografica, per tenere conto del ridursi della producibilità man mano che ci si sposta verso le regioni del centro-nord.
Composizione tariffa Parte fissa (dipendente inversamente dalla taglia dell’impianto) e parte variabile (in funzione del prezzo di mercato dell’energia)

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Tipologia Corrispettivo di valorizzazione
Riconosciuta da ARERA
Si applica a energia autoconsumata
Range incentivo Circa 8 €/MWh
Valore incentivo Varia di anno in anno sulla base dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa.

Resta fermo che l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Per le sole CER con unità di produzione ubicate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Cosa può fare IQS

IQS può supportare il Cliente nella creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Per richiedere informazioni  potete chiamarci al numero 02.95334022 o compilare il form.

Per approfondimenti:

Decreto CER

Regole Applicative CER
FAQ Comunità Energetiche Rinnovabili
Delibera 015-2024 ARERA